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Art. 1a

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

Nella presente ordinanza s’intendono per:1

  1. identità: cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso;
  2. documento di viaggio: un documento ufficiale che autorizza ad entrare nel Paese d’origine o in un altro Paese, segnatamente un passaporto o un documento sostitutivo;
  3. documento di legittimazione o documento d’identità: un documento ufficiale con fotografia, rilasciato per comprovare l’identità del titolare;
  4. minorenne: chi giusta l’articolo 14 del Codice civile2non ha ancora compiuto i 18 anni;
  5. 3 famiglia: i coniugi e i figli minorenni. Sono equiparati ai coniugi i partner registrati e le persone che vivono in unione duratura simile a quella coniugale; nel quadro della procedura Dublino, le nozioni di familiari e parenti sono rette dal regolamento (UE) 604/20134.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

  2. RS 210

  3. Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

  4. Regolamento (UE) 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giu. 2013, che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide (rifusione), nella versione della GU L 180 del 29.6.2013, pag. 31.

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