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Art. 21

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 27 cpv. 1–3 LAsi)

  1. ** I Cantoni s’intendono circa la ripartizione dei richiedenti e sul computo di prestazioni speciali dei Cantoni d’ubicazione dei centri della Confederazione o degli aeroporti. Se non riescono a intendersi, la SEM procede alla ripartizione e all’attribuzione tenendo conto delle prestazioni speciali di cui ai capoversi 2-6.
  2. La SEM attribuisce ai Cantoni proporzionalmente alla popolazione:
    1. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata;
    2. persone alle quali, nel quadro della procedura celere, è stato concesso asilo o è stata concessa l’ammissione provvisoria;
    3. richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata in un centro della Confederazione nel quadro della procedura celere o della procedura Dublino e nei cui riguardi, allo scadere della durata massima del soggiorno secondo l’articolo 24 capoversi 4 e 5 LAsi, non è ancora stata emanata una decisione sull’asilo passata in giudicato;
    4. richiedenti l’asilo in una situazione particolare conformemente all’articolo 24 capoverso 6 LAsi.
  3. ** L’attribuzione proporzionale alla popolazione è eseguita in virtù della chiave di riparto di cui all’allegato 3. La chiave è verificata periodicamente dalla SEM e, all’occorrenza, adeguata dal DFGP.
  4. Se nei casi di cui al capoverso 2 lettere c e d è già stata emanata una decisione di prima istanza in materia di asilo e di allontanamento presso un centro della Confederazione, fatto salvo l’articolo 34 i richiedenti l’asilo interessati sono attribuiti al Cantone d’ubicazione del centro della Confederazione. Lo stesso vale per i richiedenti l’asilo in procedura all’aeroporto nei confronti dei quali, scaduto un soggiorno di 60 giorni, è già stata emanata una decisione di prima istanza sull’asilo e di allontanamento tuttavia non ancora passata in giudicato. La compensazione per il Cantone d’ubicazione è retta dal capoverso 5 lettera d.
  5. ** In caso di attribuzione di richiedenti l’asilo la cui domanda è trattata nel quadro della procedura ampliata sono operate le seguenti deduzioni dalla quota proporzionale alla popolazione di cui all’allegato 3 concernente le persone da accogliere in procedura ampliata:
    1. 0,2 persone per posto di alloggio in un centro della Confederazione conformemente agli articoli 24, 24c e 24d LAsi;
    2. 0,4 persone per posto di alloggio in un centro speciale conformemente all’articolo 24a LAsi;
    3. 0,1 persone per partenza controllata da un aeroporto sotto scorta di polizia;
    4. 0,15 persone per persona nei cui riguardi è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento.
  6. ** Ogni Cantone accoglie almeno il 10 per cento della propria quota parte di persone oggetto di una procedura ampliata conformemente all’allegato 3.

2 commentaries

N1.Criteri pratici per la ripartizione dei richiedenti asilo

OAsi 1 art. 21 n. 2 Nell'applicazione pratica della chiave di riparto, la SEM tiene conto, tra l'altro, della cittadinanza dei richiedenti asilo, dei familiari già residenti in Svizzera e dei casi che richiedono un'assistenza particolarmente intensiva.

Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).

N2.Criteri di assegnazione secondo l'art. 21 OAsi 1

Nell'assegnazione ai sensi dell'art. 21 OAsi 1 il SEM tiene conto dei familiari già residenti in Svizzera, della cittadinanza dei richiedenti asilo nonché dei casi che richiedono un'assistenza particolarmente intensiva.

Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).
Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).
Gemäss Art. 27 Abs. 3 AsylG weist das SEM die Asylsuchenden den Kantonen zu und trägt dabei den schützenswerten Interessen der Kantone und der Asylsuchenden Rechnung. Die Verteilung erfolgt nach einem Schlüssel gemäss Art. 21 AsylV 1, wobei das SEM bei der Verteilung bereits in der Schweiz lebende Familienangehörige, die Staatsangehörigkeit der Asylsuchenden und besonders betreuungsintensive Fälle berücksichtigt (Art. 22 Abs. 1 AsylV 1).

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