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Art. 52f

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 102l cpv 1, 1bise 3 LAsi)1

  1. ** Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.
  2. ** Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione. 2bis. Dopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52b bis.2
  3. ** La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:
    1. nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l’asilo e il rappresentante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare;
    2. il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segnatamente se non dispone di personale sufficiente.
  4. ** Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.
  5. Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 29 giu. 2022, in vigore dal 1° set. 2022 (RU 2022 460).

1 commentary

N1.Notifica del provvedimento dopo rinuncia della rappresentanza

Riferimento: OAsi 1 art. 52f n. 1 Se la rinuncia all'incarico della rappresentanza legale assegnata nel centro è avvenuta già prima del momento del provvedimento e la persona interessata è uscita dall'ambito di competenza del centro, il SEM può notificare il provvedimento direttamente alla persona richiedente; nella fattispecie decisa non sussisteva inoltre alcun obbligo di attendere la presentazione di una nuova procura.

Aus den Akten ergibt sich, dass die Gesuchstellerin am 2. November 2023 dem erweiterten Verfahren und in der Folge am 10. November 2023 dem Kanton B._______ zugeteilt und am 16. November dorthin transferiert wurde (vgl. SEM-act. A40 und A43). Die zugewiesene Rechtsvertretung der Gesuchstellerin im Bundesasylzentrum legte daraufhin am 6. November 2023 ihr Mandat nieder (vgl. SEM-act. A48). Diese Mandatsniederlegung scheint gemäss Eingangsstempel des SEM zwar erst am 24. November 2023 bei diesem eingegangen zu sein. Entgegen den Ausführungen der Gesuchstellerin hat das SEM den ablehnenden Asylentscheid aber dennoch zu Recht direkt an die Gesuchstellerin eröffnet: Im Verfügungszeitpunkt (17. November 2023) war die Gesuchstellerin nicht mehr durch ihre zugewiesene Rechtsvertretung vertreten und am Vortag in den Kanton ausgetreten (vgl. Art. 102h Abs. 3 AsylG in Verbindung mit Art. 102l AsylG und Art. 52f Abs. 4 AsylV 1). Eine neue Vollmacht (der derzeitigen Rechtsvertretung) lag dem SEM damals ebenfalls nicht vor und es bestand auch keine Veranlassung die Einreichung einer solchen abzuwarten (vgl. Beschwerde Ziff. 16).

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