(art. 102l cpv 1, 1bise 3 LAsi)1
- ** Prima dell’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, nel quadro del colloquio sulla partenza il rappresentante legale assegnato informa il richiedente l’asilo sul proseguimento della procedura d’asilo e sulle possibilità di consulenza e rappresentanza legale nella procedura ampliata.
- ** Dopo l’attribuzione al Cantone per lo svolgimento della procedura ampliata, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.
2bis. Dopo l’attribuzione al Cantone, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e il sostegno di cui all’articolo 52b bis.2
- ** La rappresentanza legale assegnata nel centro della Confederazione o all’aeroporto può eccezionalmente assumere la consulenza e la rappresentanza legale anche nel quadro della procedura ampliata se:
- nel quadro del colloquio sulla partenza il richiedente l’asilo e il rappresentante legale assegnatogli constatano un rapporto di fiducia particolare;
- il fornitore di prestazioni vi acconsente; può rifiutare il suo consenso segnatamente se non dispone di personale sufficiente.
- ** Il fornitore di prestazioni comunica alla SEM, al più tardi al momento dell’uscita dai centri della Confederazione o dall’aeroporto, se la rappresentanza legale assegnata nel centro sarà disponibile anche nella procedura ampliata.
- Se rinuncia alla rappresentanza legale assegnatagli, il richiedente l’asilo può rivolgersi al consultorio giuridico autorizzato del Cantone d’attribuzione per la consulenza e la rappresentanza legale nelle fasi della procedura di prima istanza rilevanti per la decisione.