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Art. 20bbis

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 26 cpv. 3bis–3terLAsi)

  1. L’interrogazione secondo l’articolo 20b capoverso 1 è registrata su un supporto audio qualora sia finalizzata all’avvio di una procedura di presa in carico Dublino secondo l’articolo 39 del regolamento (UE) 2024/13511.
  2. È possibile rinunciare alla registrazione audio del colloquio di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1351, se:
    1. il richiedente l’asilo lo richiede espressamente; o
    2. il richiedente l’asilo non soggiorna in un centro della Confederazione a causa di una carcerazione, di un ricovero in ospedale o di una procedura all’aeroporto.
  3. Se si rinuncia alla registrazione audio su richiesta del richiedente l’asilo, la SEM annota per scritto la rinuncia e il motivo addotto. La richiesta non costituisce una violazione dell’obbligo di collaborare.
  4. Se un problema tecnico impedisce la registrazione audio da oltre cinque giorni, si rinuncia alla stessa.
  5. La SEM redige in ogni caso un rapporto d’interrogazione.
  6. Le modalità della registrazione audio sono rette dall’articolo 11e dell’ordinanza 3 dell’11 agosto 19992sull’asilo.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.

  2. RS 142.314

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