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Art. 23

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi) La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.

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