(art. 22 cpv. 6, 27 cpv. 2 e 4 LAsi)
La SEM assegna al Cantone di ubicazione, in vista dell’esecuzione dell’allontanamento, le persone per le quali è stata ordinata l’esecuzione dell’allontanamento e la cui la decisione sull’asilo è passata in giudicato in un centro della Confederazione o all’aeroporto oppure la cui domanda d’asilo è stata stralciata in un centro della Confederazione o all’aeroporto. È fatto salvo l’articolo 34 capoverso 2.