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Art. 24

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 27 cpv. 3 e 4 LAsi) I Cantoni designano l’ufficio presso il quale la persona attribuita o assegnata a un Cantone deve annunciarsi dopo aver lasciato il centro della Confederazione o l’aeroporto. Il richiedente l’asilo deve annunciarsi presso detto ufficio entro 24 ore.

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