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Art. 34

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 45 cpv. 1 lett. f e 46 cpv. 1bisLAsi)

  1. ** Nella decisione di allontanamento la SEM designa il Cantone competente per l’esecuzione conformemente all’articolo 46 capoverso 1bisLAsi.
  2. ** Se un Cantone di ubicazione non è in grado di esaurire le deduzioni di cui all’articolo 21 capoverso 5, nella decisione di allontanamento la SEM può designare quale Cantone competente un Cantone diverso da quello di ubicazione.
  3. ** Nei casi di cui al capoverso 2, i Cantoni di una regione possono convenire altre competenze per l’esecuzione dell’allontanamento. Dopo il consenso degli altri Cantoni della regione, il Cantone designato per l’esecuzione dell’allontanamento comunica alla SEM l’entità e la durata della sua competenza.
  4. ** La Confederazione indennizza al Cantone designato quale Cantone competente per l’esecuzione dell’allontanamento in sostituzione del Cantone di ubicazione le spese di partenza conformemente agli articoli 54-61 dell’ordinanza 2 dell’11 agosto 19991sull’asilo (OAsi 2), gli corrisponde la somma forfettaria per il soccorso d’emergenza conformemente all’articolo 28 OAsi 2 e l’importo forfettario conformemente all’articolo 15 dell’ordinanza dell’11 agosto 19992concernente l’esecuzione dell’allontanamento e dell’espulsione di stranieri.
  5. Ai Cantoni designati quali competenti per l’esecuzione dell’allontanamento è concessa la deduzione di cui all’articolo 21 capoverso 5.

Footnotes

  1. RS 142.312

  2. RS 142.281

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