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Art. 34b

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

L’autorità cantonale comunica alla SEM, entro 14 giorni, l’esecuzione dell’allontanamento o dell’espulsione, la partenza controllata, la constatazione della partenza non controllata o il disciplinamento delle condizioni di residenza.

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