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Art. 41

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 60 LAsi)

  1. La residenza di una persona, a cui la Svizzera ha garantito l’asilo, è disciplinata dal Cantone al quale la persona è stata assegnata come richiedente l’asilo dopo l’entrata in Svizzera. Se, durante la procedura d’asilo, la SEM ha assegnato la persona a un altro Cantone giusta l’articolo 22 capoverso 2, la competenza spetta a questo Cantone.
  2. 1

Footnotes

  1. Abrogato dalla cifra I dell’O del 24 ott. 2007, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5577).

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