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Art. 52g

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. Se non è più competente, il rappresentante legale assegnato nel centro della Confederazione o all’aeroporto informa immediatamente, previo consenso del richiedente l’asilo, il consultorio giuridico autorizzato del Cantone di attribuzione in merito allo stato della procedura. Previo consenso del richiedente l’asilo la SEM comunica al consultorio giuridico quanto segue:
    1. le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione;
    2. la decisione di prima istanza sull’asilo.
  2. In mancanza del consenso di cui al capoverso 1, il consultorio giuridico competente può rinunciare alla propria attività se il richiedente l’asilo non gli comunica tempestivamente le date delle fasi procedurali di prima istanza rilevanti per la decisione notificategli dalla SEM.

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