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Art. 53c

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

La SEM ha la competenza di concludere trattati internazionali in vista del recepimento di atti di esecuzione della Commissione europea relativi al regolamento (UE) 2024/13581, sempreché tali trattati internazionali siano di portata limitata ai sensi dell’articolo 7a LOGA2, e sempreché gli atti di esecuzione siano emanati sulla base dell’articolo 42 paragrafo 3 del regolamento (UE) 2024/1358 e precisino l’opuscolo comune sulla registrazione dei dati nell’Eurodac.

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 mag. 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024

  2. RS 172.010

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