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Art. 56

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
  1. La presente ordinanza entra in vigore, eccettuato l’articolo 21, il 1° ottobre 1999.
  2. L’articolo 21 entra in vigore il 1° gennaio 2000.
  3. La durata di validità dei seguenti articoli, limitata al 28 settembre 20151secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019: articoli 7a capoversi 2 e 3, 12 capoverso 2, 16b , 16c , 17, 18, 19 capoverso 1, 21 capoverso 3, 23 e 55bis.2
  4. L’abrogazione degli articoli 9, 10 e 21 capoverso 2, valida sino al 28 settembre 2015 secondo il diritto anteriore, è prorogata sino al 28 settembre 2019.3

Footnotes

  1. RU 2013 3065

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

  3. Introdotto dalla cifra I dell’O del 5 giu. 2015, in vigore dal 29 set. 2015 (RU 2015 2049).

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