(art. 8 cpv. 5, 48 cpv. 1 e 52 cpv. 5)
Commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali
- Si considerano commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali:
- gli appalti pubblici che non figurano negli elenchi delle prestazioni assoggettate secondo il numero 1 degli allegati 1–3 o la cui commessa non raggiunge i valori soglia di cui all’allegato 4;
- il trasferimento di compiti pubblici e il rilascio di concessioni ai sensi dell’articolo 9;
- l’acquisto di armi, munizioni, materiale bellico o, se sono indispensabili agli scopi di difesa e di sicurezza, di altre forniture, prestazioni edili, prestazioni di servizi e prestazioni in materia di ricerca o sviluppo;
- le commesse pubbliche nel quadro della cooperazione internazionale allo sviluppo e con i Paesi dell’Est, dell’aiuto umanitario nonché del promovimento della pace o della sicurezza umana a condizione che l’appalto non sia escluso dal campo d’applicazione della presente legge.
- Alle commesse pubbliche che non rientrano nell’ambito di applicazione dei trattati internazionali sono applicabili anche le seguenti disposizioni:
– articolo 6 capoverso 2
– articolo 16 capoversi 4 e 5
– articolo 20
– articolo 29 capoverso 2
– articolo 42 capoverso 1
– articolo 46 capoverso 4
– articolo 52 capoverso 2