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Art. 42b

251LCartFederal Act1 feb 1996Fonte originale
  1. La comunicazione di dati a un’autorità estera in materia di concorrenza è ammessa soltanto se fondata su una legge o su un accordo internazionale o se le imprese interessate vi acconsentono.
  2. In assenza del consenso delle imprese interessate, le autorità in materia di concorrenza possono comunicare a un’autorità estera in materia di concorrenza dati confidenziali, in particolare segreti d’affari, fondandosi su un accordo internazionale soltanto se:
    1. le pratiche oggetto d’inchiesta nello Stato ricevente sono illecite anche secondo il diritto svizzero;
    2. le due autorità in materia di concorrenza stanno svolgendo un’inchiesta sulle stesse pratiche o gli stessi negozi giuridici o su pratiche o negozi giuridici correlati;
    3. i dati sono utilizzati dall’autorità estera soltanto ai fini dell’applicazione di disposizioni del diritto dei cartelli e come mezzi di prova riguardo all’oggetto dell’inchiesta al quale si riferisce la sua richiesta di informazioni;
    4. i dati non sono utilizzati in una procedura penale o civile;
    5. il diritto procedurale estero garantisce i diritti di parte e il segreto d’ufficio; e
    6. i dati confidenziali non sono comunicati all’autorità estera nell’ambito di una conciliazione (art. 29) o della collaborazione alla rilevazione e all’eliminazione di una limitazione della concorrenza (art. 49a cpv. 2).
  3. Prima di trasmettere i dati all’autorità estera, le autorità in materia di concorrenza informano le imprese interessate e le invitano a prendere posizione.

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