Nuovo testo giutsa l’all. n. II 8 della L del 23 giu. 2006 sugli investimenti collettivi, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 5379;FF 2005 5701). ↩
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Der solidarisch Haftende kann die Höhe der Steuerforderung nur anfechten, wenn sie noch nicht rechtskräftig festgesetzt ist.
“Il responsabile solidale può contestare non solo l’esistenza in sé della sua responsabilità, ma anche l’ammontare dell’imposta di cui risponde. Se però aveva già avuto la possibilità di impugnare la decisione di tassazione quale organo del contribuente, non gli è più consentito di contestare nuovamente, in qualità di organo solidalmente responsabile, l’ammontare del debito d’imposta, nel frattempo passato in giudicato. La procedura in questione è disciplinata dalle stesse disposizioni procedurali applicabili alla procedura di tassazione ordinaria, comprese le vie di diritto corrispondenti (Meister, in: Zweifel/Beusch/Bauer-Balmelli [a cura di], Kommentar zum Schweizerischen Steuerrecht, Bundesgesetz über die Verrechnungssteuer, 2a ediz., Basilea 2012, n. 41 ad art. 15 LIP, p. 607 e dottrina citata; nello stesso senso: Müller, Die solidarische Mithaftung im Bundessteuerrecht, Berna 1999, p. 104; Greminger/Bärtschi, in: Zweifel/Athanas [a cura di], Kommentar zum Bundesgesetz über die direkte Bundessteuer, vol. I/2a, Basilea 2008, n. 9 ad art. 55 LIFD n. 10 ad art. 55 LIFD, p. 790; sentenza CDT 80.2014.325/326 del 17 giugno 2015 consid. 3.1).”