I Cantoni possono, nelle loro disposizioni d’esecuzione, prescrivere che la procedura di reclamo e la procedura dinanzi alla commissione cantonale di ricorso debbano svolgersi secondo le prescrizioni della procedura cantonale in materia di impugnazione e di controllo delle tassazioni fiscali (anche per quanto riguarda i termini), quando la decisione in merito al diritto al rimborso è collegata a quella di tassazione.
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