- Chiunque, intenzionalmente o per negligenza, compromette l’applicazione legale dell’imposta preventiva:
- non assolvendo, nella procedura di riscossione dell’imposta, l’obbligo di iscriversi come contribuente, di presentare le notifiche, le distinte e i rendiconti, di fornire le informazioni, di presentare i libri di commercio e i documenti giustificativi;
- rilasciando, sia come contribuente, sia in sua vece, un’attestazione inesatta quanto alla deduzione dell’imposta (art. 14 cpv. 2);
- fornendo dati falsi o tacendo fatti rilevanti in una distinta o in un rendiconto, in una notifica o in un affidavit (art. 11), in un’istanza di rimborso, di condono dell’imposta o di esenzione dalla stessa, o presentando a tale occasione documenti inesatti per giustificare fatti rilevanti;
- 1 fornendo informazioni inesatte come contribuente, istante o terza persona tenuta a dare informazioni;
- facendo valere un diritto al rimborso che non gli compete o che gli è già stato soddisfatto;
- contravvenendo all’obbligo di tenere regolarmente e di conservare i libri di commercio, i registri e i documenti giustificativi; oppure;
- rendendo difficile, impedendo o rendendo impossibile la esecuzione normale di una verifica contabile o di altri controlli ufficiali;
è punito, in quanto non si applichi una disposizione penale degli articoli 14 a 16 della legge federale del 22 marzo 19742sul diritto penale amministrativo, con la multa fino a 20 000 franchi.3
2. È riservata l’azione penale conformemente all’articolo 285 del Codice penale svizzero4quando trattasi di un’infrazione nel senso del capoverso 1 letterag .