È punito con una multa fino a 5000 franchi chiunque:
non adempie una condizione dalla quale dipende un’autorizzazione speciale;
contravviene a una prescrizione della presente legge o di un’ordinanza d’esecuzione o alle istruzioni di carattere generale emanate in base a tali prescrizioni o non osserva un decreto notificatogli individualmente con la comminatoria della pena contemplata nel presente articolo;
non rispetta i termini previsti nelle disposizioni d’esecuzione per gli atti di cui all’articolo 20 capoverso 3;
non rispetta il termine di cui all’articolo 20a capoverso 2.1
È punito anche chiunque agisce per negligenza.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 28 set. 2018, in vigore dal 1° gen. 2019 (RU 2019 433;FF 2018 1951). ↩
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