le prestazioni in capitale, se il totale delle prestazioni provenienti dalla medesima assicurazione non supera 5000 franchi;
le rendite e le pensioni, se il loro ammontare, comprese le indennità supplementari, non supera 500 franchi l’anno;
le prestazioni previste dalle leggi federali del 20 dicembre 19461su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e del 19 giugno 19592su l’assicurazione per l’invalidità.
L’ordinanza d’esecuzione può prescrivere, a titolo generale, che vengano cumulate le prestazioni in capitale o le rendite e le pensioni di un medesimo assicuratore su una medesima persona; l’AFC può disporre che si proceda, nel caso singolo, a tale cumulo, se vi è manifesto abuso.