730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall’entrata in vigore della presente ordinanza.
L’articolo 16 capoverso 4 si applica all’elettricità prodotta a partire dal 1° gennaio 2019.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923). ↩
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