La riduzione del tasso di rimunerazione secondo l’articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell’entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all’organo d’esecuzione entro il 31 luglio 2018.