Se un impianto preleva dalla rete più elettricità di quanta ne immetta, l’organo d’esecuzione addebita:
- ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l’immissione di elettricità;
- ai gestori che immettono l’elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l’immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.