730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall’organo d’esecuzione per ogni kWh di elettricità immessa in rete un’indennità di gestione, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell’energia di compensazione.
La quota fissa per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.
La quota variabile per i costi dell’energia di compensazione corrisponde al prodotto dei seguenti valori:
il rapporto tra la media dei prezzi dell’energia di compensazione di un mese e la media dei prezzi dell’energia di compensazione degli anni 2013-2015; e
l’importo di base di cui al capoverso 4.
L’importo di base ammonta a:
per gli impianti fotovoltaici ed eolici: 0,31 ct./kWh;
per gli impianti idroelettrici: 0,12 ct./kWh;
per gli IIR: 0,04 ct./kWh;
per i restanti impianti a biomassa: 0,12 ct./kWh.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.