730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il gestore di un impianto per il quale ottiene una rimunerazione per l’immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all’organo d’esecuzione gli ampliamenti o i rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all’impianto precedente.
La durata della rimunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.
Negli impianti fotovoltaici il tasso di rimunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di rimunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di rimunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di rimunerazione di 0 ct./kWh per l’ampliamento o il rinnovamento.
Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di rimunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell’ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di rimunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.
In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all’organo d’esecuzione, senza interessi, la differenza tra la rimunerazione ottenuta e la rimunerazione calcolata secondo i tassi di rimunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.
Footnotes
Abrogato dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, con effetto dal 1° gen. 2023 (RU 2022 771). ↩
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