730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono rispettati, non sussiste alcun diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l’immissione in rete decade retroattivamente per l’intero periodo. La rimunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all’organo d’esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.1
A partire dal momento in cui tutti i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l’immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste per l’intero periodo in cui i requisiti sono stati nuovamente soddisfatti. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.2
Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest’ultimo può illustrare all’organo d’esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L’organo d’esecuzione può concedergli un termine appropriato per l’attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l’immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.
Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). ↩
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