730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 24 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.
1bis. Gli impianti non annessi a un edificio né integrati al suo interno devono essere messi in esercizio al più tardi 48 mesi dopo che l’aggiudicazione è passata in giudicato.1
Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.
La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.
La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.
Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.2
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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