730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’organo d’esecuzione rende note nel bando le condizioni d’asta, incluse le indicazioni e i documenti da presentare unitamente all’offerta.
Esso rilascia un’aggiudicazione per le offerte che:
soddisfano le condizioni d’asta e le condizioni di partecipazione;
presentano il tasso più conveniente per chilowattora; e
rientrano nel volume d’asta stabilito dal bando.
Se la potenza totale delle offerte che soddisfano le condizioni di partecipazione è inferiore al volume d’asta stabilito dal bando, il volume d’asta viene automaticamente ridotto a posteriori al 90 per cento di tale potenza offerta.
Se per un impianto viene richiesto un bonus per la produzione elettrica invernale, unitamente all’offerta deve essere presentata una simulazione della produzione elettrica prevista, che dimostri che l’impianto soddisfa presumibilmente i requisiti per ottenere il bonus.1
Footnotes
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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