730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
La costruzione dell’impianto non può iniziare prima dell’aggiudicazione.
Per ogni fondo e tornata d’asta si può presentare una sola offerta.
Prima della scadenza del termine per la trasmissione dell’offerta deve essere versata una tassa di partecipazione di 300 franchi. L’organo d’esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete.
Se un’offerta riceve l’aggiudicazione e in seguito l’impianto non viene messo in esercizio, per gli impianti sullo stesso fondo è esclusa la partecipazione ad aste per la rimunerazione unica o per il premio di mercato fluttuante per impianti fotovoltaici per i cinque anni successivi al passaggio in giudicato dell’aggiudicazione.
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