730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole deve essere messo in esercizio entro tre anni dalla comunicazione della decisione di cui all’articolo 30enovies.
Se il richiedente non è in grado di rispettare il termine per la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, su richiesta l’organo d’esecuzione può prorogarlo al massimo di tre anni. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine.
La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi un mese dalla messa in esercizio.
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
la data di messa in esercizio;
la certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 dell’ordinanza del DATEC del 1° novembre 20171sulla garanzia di origine e l’etichettatura dell’elettricità (OGOE);
eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.