730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se anche in seguito alla messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l’organo d’esecuzione dispone segnatamente:
l’entrata nel sistema dei premi di mercato fluttuanti;
la quota di produzione netta per la quale è concesso il premio di mercato fluttuante;
i parametri per il calcolo annuale dell’ammontare del tasso di rimunerazione.
Per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli, la quota di cui al capoverso 1 lettera b è fissata in via provvisoria.
Per gli ampliamenti considerevoli, la quota per l’intero periodo di rimunerazione è fissata in via definitiva dopo tre anni civili completi sulla base della produzione netta media annua e corretta retroattivamente.
Per i rinnovamenti considerevoli, la quota per l’intero periodo di rimunerazione è fissata in via definitiva sulla base dei costi d’investimento effettivi, non appena questi sono disponibili, e corretta retroattivamente.
L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 30enoviese respinge la domanda per la partecipazione al sistema dei premi di mercato fluttuanti se:
dopo la messa in esercizio non sono soddisfatti tutti i requisiti per il diritto;
la messa in esercizio non avviene entro il termine stabilito;
l’ubicazione dell’impianto non corrisponde all’ubicazione indicata nella domanda.
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