730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:
12 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44;
6 anni dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se per la costruzione dell’impianto è necessario modificare le basi pianificatorie;
1 48 mesi dopo la garanzia di principio di cui all’articolo 44, se l’impianto non è annesso a un edificio né integrato al suo interno.2
La messa in esercizio deve essere notificata all’organo d’esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.
La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all’allegato 2.1 numero 4.2.
Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l’organo d’esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.
Nel caso di impianti per i quali viene richiesto il bonus per la produzione elettrica invernale, dopo il primo anno d’esercizio completo deve essere presentato all’organo d’esecuzione un conteggio dettagliato dei costi di costruzione.3
Footnotes
Introdotta dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 27 feb. 2019, in vigore dal 1° apr. 2019 (RU 2019 923). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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