730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Se anche dopo la messa in esercizio l’impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l’organo d’esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell’impianto nell’ambito delle garanzie di origine l’ammontare della rimunerazione unica.1
Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la rimunerazione unica con una decisione di principio, l’organo d’esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.
L’organo d’esecuzione revoca la garanzia di cui all’articolo 44 e respinge la domanda per l’ottenimento di una rimunerazione unica se:
i requisiti per il diritto non sono adempiuti;
la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto;
l’ubicazione dell’impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.
Esso può revocare la garanzia di principio di cui all’articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 2020 6129). ↩
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