730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il contributo d’investimento per gli IIR nonché per i forni per l’incenerimento di fanghi e gli impianti a gas di discarica è determinato nel singolo caso e ammonta al 20 per cento dei costi d’investimento computabili.
Il contributo d’investimento per gli impianti di produzione di biogas, le centrali elettriche a legna e gli impianti a gas di depurazione è determinato secondo il principio dell’impianto di riferimento sulla base delle aliquote di cui all’allegato 2.3.
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