In caso di ampliamenti e rinnovamenti considerevoli, la quota di potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o il rinnovamento per la quale è accordato un contributo d’investimento è determinata come segue:
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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