730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Il contributo d’investimento si calcola nel modo seguente:
per i nuovi impianti: per kW di potenza;
per gli ampliamenti e i rinnovamenti considerevoli: per kW della quota di potenza calcolata secondo l’articolo 84 in seguito all’ampliamento o al rinnovamento.
Le aliquote sono fissate nell’allegato 2.3 numero 7.
Per ampliamenti e rinnovamenti considerevoli l’aliquota è pari al 75 per cento delle aliquote di cui all’allegato 2.3 numero 7.
Se il contributo d’investimento calcolato secondo i capoversi precedenti in caso di ampliamento considerevole di un impianto di produzione di biogas o di una centrale elettrica a legna supera il 60 per cento dei costi effettivamente sostenuti e computabili, il contributo d’investimento viene ridotto al 60 per cento.
Per gli impianti di produzione di biogas e a gas di depurazione è determinante la potenza equivalente.
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