730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
Sotto il profilo del reddito vengono presi in considerazione i ricavi secondo le seguenti fonti e ipotesi:
per il commercio di energia elettrica per il giorno seguente (mercato day-ahead): il ricavo viene determinato sulla base del prezzo di mercato; la base è il profilo percorso ogni ora con l’impianto pertinente o la somma dei profili in caso di unione di impianti; le coperture sul mercato a termine vengono prese in considerazione in conformità con l’allegato 6.1 numero 4.2.4; nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner;
per le prestazioni di servizio relative al sistema: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.5, ma senza dedurre i costi di opportunità;
per le garanzie di origine: il ricavo è determinato sulla base del prezzo delle garanzie di origine calcolato conformemente all’articolo 30aquinquiescapoversi 4 e 5.
per la riserva invernale: il ricavo è determinato secondo l’allegato 6.1 numero 4.2.7.
Per prezzo di mercato del mercato day-ahead si intende il prezzo orario sul mercato spot per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso di cambio mensile medio. Tale prezzo si applica anche all’elettricità negoziata fuori borsa.
Se a un’unione di impianti appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità, per il suo ricavo è determinante la sua rimunerazione per l’immissione di elettricità.
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