730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’organo d’esecuzione dispone l’esclusione di un impianto dalla concessione del contributo alle spese d’esercizio, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:
1 non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione per tre anni civili consecutivi non sussisteva alcun diritto al contributo alle spese d’esercizio (art. 29 cpv. 1);
non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 29 capoverso 3.
La rinuncia al contributo alle spese d’esercizio è comunicata all’organo d’esecuzione rispettando un termine di disdetta di un mese per la fine di un trimestre.2
Una nuova domanda per l’ottenimento di un contributo alle spese d’esercizio può essere presentata in qualsiasi momento. Tuttavia il contributo alle spese d’esercizio è nuovamente concesso non prima di un anno dall’ultima esclusione o rinuncia.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024 708). ↩
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