730.03OPEnFederal Council Ordinance1 gen 2018Fonte originale
L’UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del Fondo per il supplemento rete e della verifica dell’efficacia e dell’efficienza degli strumenti di promozione.1
Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto, nella notifica di messa in esercizio e nel conteggio dei costi di costruzione.2
Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell’elettricità prodotta, l’ammontare dei contributi di promozione versati e l’ammontare dei costi d’esecuzione.
Può pubblicare i risultati delle valutazioni.
L’organo d’esecuzione mette a disposizione dell’UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 26 nov. 2025, in vigore dal 1° gen. 2026 (RU 2025 830). ↩
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