(art. 16, 17, 21, 23 e 28)
1.1 Per impianto idroelettrico s’intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica. 1.2 Se diversi impianti secondo il numero 1.1 utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete, ciascuno di questi impianti può essere considerato un impianto idroelettrico se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati e se sono stati realizzati indipendentemente l’uno dall’altro. 1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione nonché gli impianti presso canali di derivazione e di restituzione esistenti sono considerati impianti autonomi.
2.1 Calcolo 2.1.1 Il tasso di rimunerazione è composto di una rimunerazione di base e, se sussistono i requisiti, di un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o di entrambi i bonus. Esso viene ricalcolato ogni anno. 2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la rimunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell’impianto. 2.1.3 La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto o dopo la sua disattivazione. 2.1.4 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3. 2.2 Rimunerazione di base 2.2.1 I tassi per la rimunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.2. 2.2.2 Il tasso per la rimunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a:
| Classe di potenza | Rimunerazione di base (ct./kWh) | |
|---|---|---|
| 1.1.2013–31.12.2016 | dal 1.1.2017 | |
| ≤ 30 kW | 28,4 | 28,4 |
| ≤100 kW | 18,8 | 18,8 |
| ≤300 kW | 14,8 | 12,7 |
| ≤ 1 MW | 11,2 | 9,0 |
| ≤ 10 MW | 6,9 | 6,6 |
2.3 Bonus secondo il livello di pressione Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:
| Classe di dislivello (m) | Bonus (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 5 | 5,6 |
| ≤10 | 3,3 |
| ≤20 | 2,4 |
| ≤50 | 1,9 |
| >50 | 1,2 |
2.4 Bonus per le opere idrauliche 2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un’interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all’articolo 83a LPAC1o all’articolo 10 LFSP2non sono computabili ai fini del bonus. 2.4.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 100 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 100 kW.
2.4.3 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:
| Classe di potenza | Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh) | ||
|---|---|---|---|
| Messa in esercizio: | |||
| 1.1.2013–31.12.2016 | dal 1.1.2017 | ||
| ≤ 30 kW | 6,2 | 6,2 | |
| ≤100 kW | 4,5 | 4,5 | |
| ≤300 kW | 3,6 | 2,9 | |
| >300 kW | 3,0 | 1,6 |
2.5 Tasso di rimunerazione massimo Il tasso di rimunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 ct./kWh. 2.6 Pagamenti parziali e calcolo 2.6.1 La rimunerazione è calcolata per la fine dell’anno civile sulla base del tasso di rimunerazione valido per quell’anno e dell’elettricità rilevata. 2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di rimunerazione dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.
Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:
Il tasso di rimunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente: (P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1 dove: P0: potenza dell’impianto prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 oppure, nel caso di impianti il cui ampliamento o rinnovamento è iniziato prima del 1° gennaio 2018 e messo in esercizio entro il 30 giugno 2018 e la cui messa in esercizio è stata notificata all’organo di esecuzione entro il 31 luglio 2018, la potenza dell’impianto dopo tale ampliamento o rinnovamento; P1: potenza dell’impianto dopo l’ampliamento o rinnovamento più recente; N0: produzione netta media degli: – ultimi 5 anni civili prima del primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018, o – anni civili compresi tra il primo ampliamento o rinnovamento realizzato dal 2018 e la messa in esercizio o l’ultimo ampliamento o rinnovamento precedente, a condizione che tale periodo sia inferiore a 5 anni civili; N1: produzione netta a seguito dell’ampliamento; V1: tasso di rimunerazione calcolato sulla scorta dell’intera produzione netta raggiunta a seguito dell’ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.
La durata della rimunerazione è di 15 anni.
5.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
5.2.1 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.
5.2.2 Entro dieci anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:
a. licenza di costruzione passata in giudicato;
b. concessione;
c. la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
e. data di messa in esercizio prevista.
5.3 Messa in esercizio
5.3.1 L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi dodici anni dalla garanzia di principio (art. 22).
5.3.2 Gli impianti che secondo l’articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d’attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto devono essere messi in esercizio al più tardi quattro anni dopo la garanzia di principio (art. 22).
5.4 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. data di messa in esercizio;
b. documenti attestanti gli effettivi costi d’investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d’investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.
6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
6.2 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2013 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno effettivamente adempiuto il primo stato di avanzamento del progetto, si applicano sia per il periodo di rimunerazione sia per il calcolo della rimunerazione le disposizioni determinanti al momento del raggiungimento dello stato di avanzamento in questione. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
6.3 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d’attesa in virtù dell’articolo 3g biscapoverso 4 lettera b numero 1 dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione del 2 dicembre 20163sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
6.4 Nel caso di un impianto che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del 7 dicembre 19984sull’energia, beneficia di una rimunerazione per l’immissione di elettricità a copertura dei costi o ha ottenuto una decisione positiva, una limitazione della produzione dovuta a un’eventuale condizione posta dalle autorità non comporta l’esclusione dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità.
6.5 Nel caso di impianti che, in virtù dell’articolo 3a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia, beneficiano di una rimunerazione per l’immissione di elettricità a copertura dei costi o hanno ottenuto una decisione positiva e che non rispettano i requisiti minimi per ragioni non imputabili al produttore, la rimunerazione continua a essere versata per un periodo pari al massimo a un terzo della durata della rimunerazione, qualora non sia possibile adottare delle contromisure. Se in seguito non rispettano nuovamente i requisiti minimi, questi impianti vengono esclusi dal sistema di rimunerazione per l’immissione di elettricità. Questa norma vale anche per l’anno 2018.
6.6 Non sono considerati nel calcolo del terzo della durata della rimunerazione gli anni in cui la ragione non imputabile al produttore di cui al numero 6.5 risiede in una siccità superiore alla media.
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