(art. 16, 17, 21 e 23)
Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori e da un punto di misurazione.
2.1 Calcolo del tasso di rimunerazione Il tasso di rimunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2. 2.2 Tassi di rimunerazione In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di rimunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Tasso di rimunerazione (ct./kWh) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Messa in esercizio | ||||||||||
| 1.1.2013–31.12.2013 | 1.1.2014–31.3.2015 | 1.4.2015–30.9.2015 | 1.10.2015–31.3.2016 | 1.4.2016–30.9.2016 | 1.10.2016–31.3.2017 | 1.4.2017–31.12.2017 | 1.1.2018–31.3.2019 | 1.4.2019–31.3.2020 | dal 1.4.2020 | |
| ≤ 100 kW | 21,2 | 18,7 | 16,0 | 14,8 | 14,0 | 13,3 | 12,1 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| ≤1000 kW | 18,5 | 17,0 | 15,0 | 14,1 | 13,1 | 12,2 | 11,5 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
| >1000 kW | 17,3 | 15,3 | 14,8 | 14,1 | 13,2 | 12,2 | 11,7 | 11,0 | 10,0 | 9,0 |
La durata della rimunerazione è di:
4.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
4.2 Messa in esercizio
L’impianto deve essere messo in esercizio al più tardi:
a. 12 mesi dopo la garanzia di principio;
b. 6 anni dopo la garanzia di principio, se per la costruzione dell’impianto è necessaria una modifica delle basi pianificatorie.
4.3 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
a. data di messa in esercizio;
b. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 dell’ordinanza del 7 novembre 20011sugli impianti a bassa tensione (OIBT), inclusi verbali di misurazione e di verifica;
c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
d. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE2.
5.1 Nel caso di impianti messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella lista d’attesa (art. 72 cpv. 4 LEne), per la definizione d’impianto, le categorie d’impianto e per il calcolo della rimunerazione è applicabile l’allegato 1.2 numeri 1, 2, 3.1.1, 3.2 e 3.4a dell’ordinanza del 7 dicembre 1998 sull’energia nella versione vigente il 1° gennaio 20173. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili. 5.2 Per gli impianti integrati, con la notifica di messa in esercizio devono essere presentate fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato.
Nel caso di impianti fotovoltaici messi in esercizio prima del 1° gennaio 2023, per la definizione di impianto è applicabile il diritto anteriore.
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