(art. 96b, 96e e 96h )
La definizione di impianto a biomassa si basa sull’allegato 1.5 numero 1.
2.1 I requisiti minimi si determinano sulla scorta delle disposizioni seguenti:
2.2 Per gli impianti che non rientrano nel finanziamento dei costi supplementari secondo l’articolo 73 capoverso 4 LEne e chiedono un contributo alle spese d’esercizio, i requisiti energetici minimi devono essere soddisfatti entro il 31 dicembre 2027.
2.3 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi delle centrali elettriche a legna è di un anno civile.
3.1 Calcolo dell’importo del contributo 3.1.1 L’importo del contributo è composto di un contributo di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus secondo i numeri 3.3–3.6. L’importo del contributo viene ricalcolato ogni anno. 3.1.2 Per il calcolo degli importi del contributo di base e dei bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell’anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l’anno in cui l’impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell’impianto e dopo la sua disattivazione. 3.1.3 Gli importi del contributo di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.5. 3.2 Importo del contributo di base L’importo del contributo di base secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Contributo di base (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 12 |
| ≤100 kW | 11 |
| ≤500 kW | 11 |
| ≤ 5 MW | 10 |
| > 5 MW | 9 |
3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna 3.3.1 Il bonus per le centrali elettriche a legna è accordato se in un impianto si utilizza tutto l’anno la legna quale unico vettore energetico. 3.3.2 Esso viene accordato solo per l’elettricità immessa in rete da ottobre a marzo (semestre invernale). 3.3.3 L’importo del bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Bonus per legna (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 5 |
| ≤100 kW | 4 |
| ≤500 kW | 4 |
| ≤ 5 MW | 4 |
| > 5 MW | 3 |
3.4 Bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati
3.4.1 Il bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati viene accordato se:
3.4.2 I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi non vengono computati come cosubstrati agricoli fino a una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev’essere documentato e motivato.
3.4.3 L’importo del bonus per biomassa agricola con al massimo il 20 per cento di cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Bonus max. 20 % cosubstrati (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 13 |
| ≤100 kW | 12 |
| ≤500 kW | 10 |
| ≤ 5 MW | 3 |
| > 5 MW | 0 |
3.5 Bonus per biomassa agricola senza cosubstrati
3.5.1 Il bonus per biomassa agricola senza cosubstrati viene accordato se:
3.5.2 I coadiuvanti organici utilizzati per stabilizzare i processi possono essere impiegati fino una percentuale annua dello 0,2 per cento della massa fresca totale utilizzata. Il loro impiego dev’essere documentato e motivato.
3.5.3 L’importo del bonus per biomassa agricola senza cosubstrati secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Bonus 0 % cosubstrati (ct./kWh) |
|---|---|
| < 50 kW | 16 |
| ≤100 kW | 16 |
| ≤500 kW | 8 |
| ≤ 5 MW | 0 |
| > 5 MW | 0 |
3.6 Bonus per lo sfruttamento di calore
3.6.1 Il bonus per lo sfruttamento di calore da impianti di produzione di biogas viene accordato se nel corso di un anno civile:
3.6.2 Il bonus per lo sfruttamento del calore è cumulabile con i bonus per biomassa agricola di cui ai numeri 3.4 e 3.5.
3.6.3 L’importo del bonus per lo sfruttamento del calore secondo le classi di potenza ammonta a:
| Classe di potenza | Bonus per lo sfruttamento del calore (ct./kWh) |
|---|---|
| ≤ 50 kW | 2 |
| ≤100 kW | 2 |
| ≤500 kW | 1 |
| ≤ 5 MW | 1 |
| > 5 MW | 0 |
La rimunerazione è conteggiata per la fine dell’anno civile sulla base dell’importo del contributo valido per l’anno in questione e dell’elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base dell’importo del contributo dell’anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 5.1.
5.1 Domanda
La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
5.2 Notifica di messa in esercizio
La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
a. data di messa in esercizio;
b. eventuali modifiche rispetto al numero 5.1, se al momento della presentazione della domanda l’impianto non era ancora in esercizio;
c. verbale di collaudo con descrizione dettagliata o rapporto di sicurezza conformemente all’articolo 37 OIBT1, inclusi verbali di misurazione e di verifica;
d. certificazione dei dati dell’impianto secondo l’articolo 2 capoverso 2 OGOE2.
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