(art. 30a quinquies , 30b, 30b sexies , 30b undecies e 89)
La definizione di impianto idroelettrico si basa sull’allegato 2.2 numero 1.
La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
1. la prova che tutti i requisiti per l’ottenimento di un premio di mercato fluttuante sono soddisfatti,
2. la descrizione della situazione di partenza, delle basi idrologiche e geologiche, del progetto con tutti i suoi elementi, del programma approssimativo dei lavori, nonché dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto,
3. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, la descrizione dell’impianto esistente o dell’unione di impianti esistente prima dell’investimento;
c. descrizione tecnica dell’impianto, segnatamente:
1. la potenza meccanica lorda media dell’acqua,
2. la potenza installata in MW e la portata di tutte le turbine e pompe in m3/s,
3. la portata massima normale in m3/s,
4. gli afflussi medi mensili alle singole prese o ai bacini di accumulazione in m3,
5. il dislivello lordo e netto medio in m,
6. il volume utile utilizzabile in m3e in GWh,
7. lo schema dell’impianto del progetto,
8. la predisposizione a erogare prestazioni di servizio relative al sistema (regolazione primaria, regolazione secondaria positiva, regolazione secondaria negativa, regolazione terziaria positiva, regolazione terziaria negativa) delle turbine e delle pompe,
9. il consumo mensile stimato di elettricità per le pompe di alimentazione in kWh,
10. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, le informazioni di cui ai numeri 1–8 per l’impianto esistente o l’unione di impianti esistente prima dell’investimento;
d. calendario con le date previste per l’inizio dei lavori e per la messa in esercizio;
e. concessione e licenza di costruzione passate in giudicato;
f. elenco dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico stabiliti nella concessione, indicazioni sui costi delle singole posizioni e i rimandi ai relativi articoli della concessione inclusi;
g. elenco dettagliato dei costi d’investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
h. indicazioni sui costi d’esercizio previsti;
i. indicazione di altri aiuti finanziari;
j. per gli ampliamenti considerevoli e i rinnovamenti considerevoli: prova della misura considerevole dell’ampliamento o del rinnovamento;
k. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli:
1. la produzione netta mensile dell’impianto o dell’unione di impianti prima dell’investimento nei cinque anni precedenti l’anno della domanda,
2. gli afflussi mensili alle prese e ai bacini di accumulazione rilevanti nei cinque anni precedenti l’anno della domanda,
3. una stima della produzione netta media mensile dopo l’investimento,
4. la potenza meccanica lorda media nei cinque anni precedenti l’anno della domanda;
l. per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: tutte le informazioni necessarie per la modellizzazione in un software di ottimizzazione dell’utilizzo della centrale elettrica, in particolare:
1. la distribuzione temporale di tutti gli afflussi rilevanti alle prese e ai bacini di accumulazione durante un anno idrologico, in un formato appropriato e con risoluzione temporale,
2. l’esatta topologia della centrale elettrica con tutte le informazioni rilevanti, in un formato e una risoluzione appropriati,
3. le curve di potenza in funzione delle quote dei bacini,
4. per gli ampliamenti considerevoli: la topologia della centrale elettrica con tutte le informazioni rilevanti con e senza ampliamento,
5. per i rinnovamenti considerevoli: la topologia della centrale elettrica delle parti dell’impianto non rinnovate con tutte le informazioni rilevanti;
m. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW:
1. la prova dei costi d’esercizio nei cinque anni precedenti il rinnovamento,
2. la prova dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico nei cinque anni precedenti il rinnovamento;
n. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW:
1. una stima della produzione netta che si potrebbe continuare a produrre con le parti dell’impianto non rinnovate,
2. la prova dei costi d’esercizio nei cinque anni precedenti il rinnovamento,
3. la prova dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico nei cinque anni precedenti il rinnovamento.
3.1 Il tasso di rimunerazione in ct./kWh corrisponde ai costi annui per kWh di produzione supplementare annua derivanti dagli investimenti nella costruzione, nell’ampliamento considerevole o nel rinnovamento considerevole di un impianto. 3.2 Il prezzo di mercato di riferimento in ct./kWh per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW corrisponde al ricavo annuo per kWh di produzione supplementare.
4.1 Costi annui
4.1.1 I costi annui si compongono:
1. per i nuovi impianti e gli ampliamenti considerevoli: fino a un importo massimo del 2 per cento degli investimenti computabili, inclusi i costi di gestione aziendale, di gestione della centrale, di gestione dell’energia e di valorizzazione dell’energia a livello della società responsabile della gestione,
2. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i costi d’esercizio medi prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima del rinnovamento,
3. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i costi d’esercizio prima del rinnovamento; sono presi in considerazione nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
c. dei costi di gestione dell’energia e amministrazione per i seguenti impianti con una potenza superiore a 3 MW:
1. per le centrali ad acqua fluente: fino a 0,25 ct./kWh,
2. per le centrali ad accumulazione e ad accumulazione con pompaggio: fino a 0,4 ct./kWh;
d. dei tributi e delle prestazioni pagati all’ente pubblico, nella misura seguente:
1. per i rinnovamenti considerevoli di impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all’ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima del rinnovamento,
2. per i rinnovamenti considerevoli di tutti gli impianti non controllabili e degli impianti con una potenza pari o inferiore a 3 MW: i tributi e le prestazioni pagati all’ente pubblico prima del rinnovamento, nel rapporto tra la produzione supplementare e la produzione netta dopo il rinnovamento;
e. delle imposte calcolatorie sull’utile;
f. dei costi dell’elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione e di pompaggio-turbinaggio.
4.1.2 Considerazione dell’IVA nella determinazione dei costi annui
4.1.2.1 Per i gestori soggetti ad IVA, i costi d’investimento e d’esercizio sono presi in considerazione escludendo l’IVA.
4.1.2.2 Per i gestori non soggetti ad IVA, i costi d’investimento e d’esercizio sono presi in considerazione includendo l’IVA.
4.1.3 I costi annui stabiliti con la decisione di cui all’articolo 30b undeciesvengono adeguati se:
a. cambia il canone cantonale per i diritti d’acqua;
b. l’impianto presenta costi per l’elettricità utilizzata per le pompe di alimentazione o di pompaggio-turbinaggio;
c. cambia il costo medio ponderato del capitale;
d. sono dovuti all’ente pubblico tributi o prestazioni variabili o dipendenti dal prezzo dell’elettricità; o
e. cambiano le imposte sull’utile.
4.2 Ricavo annuo
4.2.1 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW, il ricavo annuo corrisponde alla rimunerazione della produzione supplementare al prezzo di mercato di riferimento per il premio di mercato fluttuante secondo l’articolo 30a quinquiescapoverso 2.
4.2.2 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il ricavo annuo è composto dalle seguenti possibilità di ricavo:
a. partecipazione alla negoziazione a breve termine (negoziazione day-ahead e negoziazione di elettricità entro la giornata [negoziazione intraday]);
b. partecipazione al mercato a termine;
c. partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema;
d. vendita delle garanzie di origine;
e. partecipazione alla riserva invernale.
4.2.3 Si considerano come possibilità di ricavo dalla partecipazione alla negoziazione a breve termine:
a. per i nuovi impianti: il profilo di produzione orario determinato con un software di ottimizzazione della centrale, valutato con il prezzo di mercato secondo l’articolo 89 capoverso 2; i nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico sono trattati allo stesso modo degli ampliamenti;
b. per gli ampliamenti considerevoli: la differenza tra i ricavi ottenibili con l’impianto ampliato e con l’impianto prima dell’ampliamento sul mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera; per il calcolo dei ricavi, i profili di produzione orari determinati con un software di ottimizzazione della centrale vengono valutati con il prezzo di mercato secondo l’articolo 89 capoverso 2; sono determinanti i ricavi derivanti dall’ampliamento che possono essere ottenuti all’interno e all’esterno dell’impianto;
c. per i rinnovamenti considerevoli: la differenza tra i ricavi ottenibili con l’impianto rinnovato e i ricavi ottenibili con le parti dell’impianto non rinnovate sul mercato day-ahead per la regione di prezzo svizzera; per il calcolo dei ricavi, i profili di produzione orari determinati con un software di ottimizzazione della centrale vengono valutati con il prezzo di mercato secondo l’articolo 89 capoverso 2.
4.2.4 Si considerano possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato a termine i ricavi o le perdite di copertura possibili rispetto ai ricavi dalla negoziazione a breve termine. Si presume che la strategia di copertura adottata preveda che l’80 per cento della produzione prevista sia coperto sul mercato a termine svizzero ed estero per un periodo di 3 anni, per un terzo della produzione prevista in ognuno di tali anni. Il prezzo di copertura corrisponde al prezzo medio sul mercato a termine sulla base della negoziazione continua nell’anno di copertura, tenendo conto dei prezzi del mercato a termine svizzeri ed europei determinanti.
4.2.5 Le possibilità di ricavo dalla partecipazione al mercato delle prestazioni di servizio relative al sistema sono le rimunerazioni che un impianto in grado di fornire prestazioni di servizio relative al sistema può ottenere sul pertinente mercato. I ricavi per impianto corrispondono alla quota di potenza all’interno della potenza totale del tipo di centrale elettrica; l’assunto di base è una partecipazione per tutto l’anno per 52 settimane a pari livelli di potenza. I costi-opportunità sono stimati considerando la differenza tra i ricavi dal mercato day-ahead con e senza riserva di potenza. La ripartizione delle rimunerazioni versate dalla società nazionale di rete per l’insieme delle prestazioni di servizio relative al sistema fornite in tutta la Svizzera è disciplinata da una direttiva di esecuzione elaborata dall’UFE.
4.2.6 Per determinare la possibilità di ricavo dalla vendita delle garanzie di origine vengono prese in considerazione le garanzie di origine seguenti:
a. per i nuovi impianti: tutte le garanzie di origine;
b. per gli ampliamenti considerevoli: le garanzie di origine rilasciate per l’impianto ampliato dedotte le garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per l’impianto prima dell’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: le garanzie di origine rilasciate per l’impianto rinnovato dedotte le garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per le parti dell’impianto non rinnovate.
4.2.7 La possibilità di ricavo dalla partecipazione alla riserva invernale è determinata secondo l’ordinanza del 25 gennaio 20231sulla riserva invernale (OREI). Si considerano:
a. per i nuovi impianti: la nuova capacità di accumulo totale;
b. per gli ampliamenti considerevoli: la capacità di accumulo aggiuntiva creata con l’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: la capacità di accumulo che può essere mantenuta a lungo termine attraverso il rinnovamento.
4.3 Produzione supplementare annua
4.3.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW la produzione supplementare annua corrisponde:
a. per i nuovi impianti: alla produzione netta dell’impianto, determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica, alla quale viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile;
b. per gli ampliamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l’impianto dopo l’ampliamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo l’ampliamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto ampliato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con l’impianto prima dell’ampliamento; a tale quota viene aggiunta la nuova quantità di energia accumulabile;
c. per i rinnovamenti considerevoli: alla quota della produzione netta determinata con un software di ottimizzazione della centrale elettrica per l’impianto dopo il rinnovamento; la quota corrisponde al rapporto tra il ricavo supplementare e il ricavo complessivo dopo il rinnovamento; il ricavo supplementare corrisponde alla differenza tra il ricavo ottenibile con l’impianto rinnovato e il ricavo che si sarebbe potuto ottenere con le parti dell’impianto non rinnovate; a tale quota viene aggiunta la quantità di energia accumulabile risparmiata.
4.3.2 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW si considera come produzione supplementare:
a. per i nuovi impianti: la produzione netta;
b. per gli ampliamenti considerevoli: la produzione netta dell’impianto ampliato, dedotta la produzione netta media degli ultimi cinque anni prima dell’ampliamento;
c. per i rinnovamenti considerevoli: la quota della produzione netta corrispondente al rapporto tra la produzione supplementare ottenuta a seguito del rinnovamento e la produzione netta dopo il rinnovamento; per la determinazione della produzione supplementare, la produzione netta dell’impianto dopo il rinnovamento viene confrontata con la produzione delle parti dell’impianto non rinnovate, presumendo che le parti dell’impianto rinnovate non fossero più funzionanti prima del rinnovamento; il rapporto tra la produzione supplementare dovuta al rinnovamento e la produzione netta dopo il rinnovamento viene rivisto dopo cinque anni d’esercizio e, se necessario, rideterminato.
5.1 Impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW
5.1.1 Per gli impianti controllabili con una potenza superiore a 3 MW, il periodo di rendiconto è l’anno idrologico. Il primo periodo di rendiconto va dalla messa in esercizio al 30 settembre.
5.1.2 Le informazioni annuali devono essere presentate all’UFE entro il 30 novembre.
5.1.3 Devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
1. la distribuzione oraria dell’elettricità della pompa d’alimentazione in kW,
2. il numero di garanzie di origine rilasciate per il nuovo impianto, l’ampliamento considerevole o il rinnovamento considerevole,
3. il numero di garanzie di origine che sarebbero state rilasciate per l’impianto prima del rinnovamento o per le parti dell’impianto non rinnovate, e
4. i periodi di revisione durante i quali l’impianto non è stato in esercizio;
d. per la riserva invernale: l’entità della riserva in kWh;
e. i costi del canone per i diritti d’acqua;
f. in caso di nuovi impianti che sono integrati in un’unione di impianti esistente dal punto di vista tecnico ed economico, ampliamenti considerevoli e rinnovamenti considerevoli: in aggiunta, tutti i dati sopra elencati per l’intero impianto o l’unione di impianti.
5.2 Impianti non controllabili e impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW
5.2.1 Per tutti gli impianti non controllabili e per gli impianti controllabili con una potenza pari o inferiore a 3 MW il periodo di rendiconto è l’anno civile. Il primo periodo di rendiconto va dalla messa in esercizio al 31 dicembre.
5.2.2 Le informazioni annuali devono essere presentate all’UFE entro il 31 gennaio.
5.2.3 Devono essere presentate ogni anno le seguenti informazioni:
a. per tutti gli impianti di un’unione di impianti:
1. la produzione mensile nel periodo di rendiconto in kWh,
2. il consumo mensile delle pompe d’alimentazione nel periodo di rendiconto in kWh;
b. i costi del canone per i diritti d’acqua.
RS 734.722 ↩
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