È vietato mettere in commercio sostanze per impieghi nei quali esse, i loro derivati o i loro rifiuti possono mettere in pericolo l’ambiente o indirettamente l’uomo anche se utilizzati conformemente alle prescrizioni.1
A tale scopo il fabbricante o l’importatore effettua un controllo autonomo.
Il Consiglio federale emana prescrizioni sulla natura, l’estensione e la verifica del controllo autonomo.2
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155;FF 1993 II 1213). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155;FF 1993 II 1213). ↩
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