informare l’acquirente sulle proprietà che influiscono sull’ambiente;
fornire all’acquirente istruzioni idonee a garantire che, se la sostanza è utilizzata conformemente alle prescrizioni, l’ambiente o indirettamente l’uomo non possano essere messi in pericolo.
Il Consiglio federale emana prescrizioni relative al tipo, al contenuto e all’entità dell’informazione dell’acquirente.1
Footnotes
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293;FF 2000 590). ↩
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