1 e2. …1 3. Tutte le persone incaricate dell’esecuzione della presente legge, gli esperti e i membri di commissioni e di comitati tecnici sono tenuti al segreto d’ufficio. 4. Le informazioni riservate ottenute nell’ambito dell’esecuzione della presente legge possono essere trasmesse ad autorità estere e ad organizzazioni internazionali soltanto se un accordo internazionale, decisioni di organizzazioni internazionali o una legge federale lo prevedono.2Il Consiglio federale regola le competenze e la procedura.3
Abrogati dall’art. 2 n. 1 del DF del 27 set. 2013 (Convenzione di Aarhus), con effetto dal 1° giu. 2014 (RU 2014 1021;FF 2012 3841). ↩
Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 della L del 15 dic. 2000 sui prodotti chimici, in vigore dal 1° ago. 2005 (RU 2004 4763, 2005 2293;FF 2000 590). ↩
Introdotto dalla cifra I della LF del 21 dic. 1995, in vigore dal 1° lug. 1997 (RU 1997 1155;FF 1993 II 1213). ↩
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