L’ammontare dei sussidi per i risanamenti è stabilito in base all’efficacia dei provvedimenti di risanamento. A tal fine sono determinanti:
il numero di persone protette da immissioni foniche dannose o moleste a seguito dell’attuazione dei provvedimenti di risanamento; e
il numero di persone per le quali il carico fonico viene ridotto in misura percettibile a seguito dell’attuazione di detti provvedimenti.1
Per provvedimenti d’isolamento acustico su edifici esistenti sono accordati 200 franchi per ogni finestra insonorizzata o per ogni altro provvedimento edile d’isolamento acustico di efficacia analoga.2
L’ammontare dei sussidi è negoziato tra la Confederazione e il Cantone.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2021 293). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 mag. 2021, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2021 293). ↩
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