I Cantoni eseguono la presente ordinanza ad eccezione dei compiti da essa attribuiti alla Confederazione.
Nell’applicare altre leggi federali, accordi internazionali o decisioni internazionali concernenti punti disciplinati dalla presente ordinanza, le autorità federali eseguono in tal ambito anche la presente ordinanza. La collaborazione dell’UFAM e dei Cantoni è retta dall’articolo 41 capoversi 2 e 4 della legge; sono salve le disposizioni legali sull’obbligo di tutela del segreto.
Per l’esecuzione delle prescrizioni sulla limitazione delle emissioni (art. 4, 7–9 e 12), sui risanamenti (art. 13, 14, 16–18 e 20) e sulla determinazione e valutazione delle immissioni foniche (art. 36, 37, 37a e 40) provvedono:
a. per gli impianti ferroviari:
1. il DATEC, se le prescrizioni concernono grandi progetti ferroviari secondo l’allegato della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani,
2. l’Ufficio federale dei trasporti, negli altri casi;
b. per gli aerodromi civili:
1. il DATEC, se le prescrizioni concernono edifici e impianti di cui all’articolo 37 della legge federale del 21 dicembre 19482sulla navigazione aerea, sono utili alla gestione di un aeroporto e sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani,
2. l’Ufficio federale dell’aviazione civile, negli altri casi;
c. per le strade nazionali:
1. il DATEC, se le prescrizioni sono attuate nel quadro di una procedura di approvazione dei piani;
2. l’Ufficio federale delle strade, negli altri casi;
d. per gli impianti della difesa nazionale: il Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport;
e. per gli impianti elettrici:
1. l’Ufficio federale dell’energia, nei casi in cui l’Ispettorato federale degli impianti a corrente forte (
ESTI
) non ha potuto dirimere opposizioni o divergenze con le autorità federali coinvolte secondo l’articolo 16 capoverso 2 lettera b della legge del 24 giugno 19023sugli impianti elettrici,
2. l’ESTI, negli altri casi;
f. per gli impianti a fune secondo l’articolo 2 della legge del 23 giugno 20064sugli impianti a fune: l’Ufficio federale dei trasporti.5
Se le autorità federali sono competenti per ordinare limitazioni delle emissioni e risanamenti e quelle cantonali lo sono per ordinare provvedimenti d’isolamento acustico, le due autorità concordano tra loro i provvedimenti.
Per le strade nazionali, il DATEC provvede anche all’esecuzione delle prescrizioni concernenti i provvedimenti d’isolamento acustico (art. 10 e 15). Coordina l’esecuzione di tali prescrizioni con i provvedimenti d’isolamento acustico ordinati dai Cantoni.6