Le personnel médical, les établissements, les centres de dépistage et les laboratoires deviennent directement créanciers de l’assurance militaire pour leurs prestations aux assurés.
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Bei Doppelversicherung kann günstigere Auslanddeckung (CH+IT) massgebend sein.
“), sia perché questa variante è più favorevole alla ricorrente per quanto concerne la copertura assicurativa, potendo l’interessata usufruire delle prestazioni fornite dal sistema sanitario pubblico sia in Svizzera sia in Italia secondo le condizioni dei rispettivi Paesi, sia perché il premio così calcolato è più favorevole rispetto a quello dovuto se fosse stata assicurata unicamente in Svizzera (fr. 409.20 [doc. 8] invece di fr. 450.20 [doc. 3]). Sul tema opposto al presente, ossia quello degli studenti che vengono in Svizzera per studiare e chiedono l’esonero dall’obbligo assicurativo LAMal, alla Cassa cantonale di compensazione, competente spetta il compito di decidere nel merito della questione, cfr. la STCA 36.2019.113 del 27 aprile 2020, consid. 2.3. 2.9. Per l'art. 3 cpv. 1 LPGA, è considerata malattia qualsiasi danno alla salute fisica, mentale o psichica che non sia la conseguenza di un infortunio e che richieda un esame o una cura medica oppure provochi un'incapacità al lavoro. Per l'art. 24 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni definite negli articoli 25-31, secondo le condizioni di cui agli articoli 32-34. Giusta l'art. 25 cpv. 1 LAMal, l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi. Secondo quanto stabilito dal cpv. 2 dello stesso articolo, queste prestazioni comprendono, tra l'altro, gli esami, le terapie e le cure dispensate ambulatorialmente, al domicilio del paziente, in ospedale, parzialmente in ospedale o in una casa di cura dal medico, dal chiropratico e da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione medica (lett. a), le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico (lett. b), un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico (lett. c), i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico (lett.”
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