Torna alla legge

Art. 11a

142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale

(art. 21–23 LAsi)

  1. Se la persona è giunta in Svizzera in aereo, il Paese da cui è avvenuta la partenza per la Svizzera è considerato quale Paese da cui è avvenuta l’entrata diretta.
  2. La SEM può parimenti autorizzare l’entrata se:
    1. il richiedente l’asilo ha stretti vincoli con persone che vivono in Svizzera; oppure
    2. 1 la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/20132e il richiedente l’asilo non è giunto alla frontiera svizzera direttamente dal Paese d’origine o di provenienza, ma rende verosimile di averlo lasciato per uno dei motivi di cui all’articolo 3 capoverso 1 LAsi e di essere giunto senza indugio alla frontiera svizzera.3
  3. La SEM può autorizzare l’entrata per motivi umanitari; ciò vale anche se non è stabilito che la Svizzera è competente per lo svolgimento della procedura d’asilo in virtù del regolamento (UE) 604/2013.4

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 1a lett. e.

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino), in vigore dal 12 dic. 2008 (RU 2008 5421).

  4. Introdotto dalla cifra I n. 4 dell’O del 22 ott. 2008 (Schengen/Dublino (RU 2008 5421). Nuovo testo giusta la dalla cifra I n. 3 dell’O del 12 giu. 2015 sull’adeguamento di ordinanze in seguito a innovazioni concernenti l’acquis di Dublino/Eurodac, in vigore dal 1° lug. 2015 (RU 2015 1849).

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.