142.311OAsi 1Federal Council Ordinance1 ott 1999Fonte originale
(art. 22 LAsi)
L’autorità competente per il controllo di frontiera comunica senza indugio alla SEM le domande d’asilo presentate in un aeroporto svizzero.
Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) emana in un’ordinanza disposizioni sulla gestione degli alloggi all’aeroporto, segnatamente il luogo di soggiorno dei richiedenti l’asilo presso l’aeroporto, l’alloggio, le modalità per l’occupazione delle stanze, le passeggiate all’aria aperta e la custodia degli oggetti di queste persone.1
La SEM può concludere con le autorità competenti degli aeroporti di Zurigo-Kloten e Ginevra-Cointrin o con terzi convenzioni relative alla gestione dell’infrastruttura presso l’aeroporto.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O dell’8 giu. 2018, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2018 2857). ↩
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